"Sono misure ancora poco note vittime, proprio temendo anche ripercussioni di carattere economico, sono indotte a non denunciare. Necessario informare sempre più e meglio, ampliando la conoscenza delle norme in questione ed il loro possibile utilizzo"
BAS La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 220) ha introdotto importanti misure di agevolazione contributiva per incentivare l’assunzione di donne vittime di violenza di genere. Le cooperative sociali sono i soggetti destinatari di tali sgravi che, a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere “certificata” (ovvero, siano inserite in percorsi debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri anti-violenza o dalle case rifugio. Il contributo, attribuito per un periodo massimo di trentasei mesi, è concesso entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Alla disposizione introdotta nella Legge di bilancio ha fatto seguito l’adozione del decreto 11 maggio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno u.s.) che stabilisce i criteri di assegnazione e di ripartizione di tali risorse. Nel suddetto decreto si specifica che lo sgravio contributivo INPS è accordato nel limite di 350,00 euro mensili e in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali che procedono all’assunzione, nonché nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il triennio 2018/2020.
Ancora, tutti i contratti nazionali del Pubblico Impiego e quello del comparto Scuola - recentemente sottoscritti - hanno introdotto in favore delle donne vittime di violenza di genere un congedo retribuito della durata massima di 90 giorni lavorativi, fruibili su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. I detti Ccnl prevedono, inoltre, che la dipendente possa presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza e che, entro quindici giorni, l’ente di appartenenza disponga il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua categoria.
“Trattasi di aiuti concreti per quelle donne, ancora poche, che trovano il coraggio di denunciare le violenze subite e decidono, così, finalmente di porvi fine”, dichiara la Consigliera di parità, Ivana Pipponzi, “sono misure ancora poco note alle stesse donne vittime di violenza che spesso, proprio temendo anche ripercussioni di carattere economico, sono indotte a non denunciare”.
“Dette misure hanno il dichiarato obiettivo di incidere positivamente anche sull’occupazione, conclude la Consigliera regionale di parità, “portando le Cooperative sociali ad assumere più donne vittime di violenza di genere certificata; da qui, la necessità di informare sempre più e meglio, ampliando la conoscenza delle norme in questione ed il loro possibile utilizzo”.
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