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COVID-19: ORDINANZA DI BARDI PER CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA

AGR

Scarica l'ordinanza: http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063914.pdf

“In linea le direttive dettate dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, ho emanato un'ordinanza più restrittiva della precedente perché abbiamo la necessità di limitare fortemente la circolazione delle persone. Dobbiamo fare questo sforzo per diminuire il più possibile la possibilità di diffusione del virus”.
E’ quanto dichiara il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha emesso in serata l’ordinanza n. 5 che prevede ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con precise disposizioni relative all’ingresso e permanenza delle persone in Basilicata.
“Osservare tali disposizioni – commenta Bardi - è un nostro preciso dovere, non solo verso noi stessi, ma soprattutto per le persone che ci circondano, per i nostri cari, per i figli e per i nipoti. Rivolgo ancora una volta un appello ai lucani perché rimangano nelle loro abitazioni ed escano solamente nei casi previsti. Rivolgo un plauso – continua Bardi - ai medici e agli infermieri, a tutti i volontari della Croce Rossa, dalle Protezione Civile e delle associazioni che sono protagonisti indiscussi di questi giorni. La mia gratitudine e la gratitudine e quella del popolo lucano va anche ai sindaci e a tutti coloro che, soprattutto nei comuni, sono in prima linea”.
Queste (per estratto) le disposizioni dell’ordinanza n. 5 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata Speciale numero 19:
Art. 1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 tutti i soggetti che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall’estero, e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, con l’obbligo - fatta eccezione per i casi previsti al comma 2 - di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.  In caso di comparsa di sintomi da COVID-19 si applica quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del DPCM 8 marzo 2020.      
2. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi previsti dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020:
a) comprovate esigenze lavorative, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci;
b) situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione;
c) spostamenti per motivi di salute.
Art. 2
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
2. I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte dalla presente ordinanza.
3. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, ai Prefetti e all’ANCI per l’invio ai Sindaci.
4. Sono confermate le disposizioni di cui alle ordinanze del 27 febbraio 2020, n. 2, dell’8 marzo 2020, n. 3 e dell’11 marzo 2020, n. 4, ove compatibili con le disposizioni della presente ordinanza.