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Non è diffamazione militare quando l’affermazione che si presume offensiva viene fatta nel corso di una conversazione telefonica con un proprio collega. Manca, infatti, proprio la propalazione, ossia la comunicazione con più persone delle dichiarazioni lesive.

Le affermazioni a mezzo telefono, infatti, se avvengono unicamente con un collega, senza che siano state effettuate in vivavoce o che comunque sia ascoltata da altre persone, non costituiscono il reato di diffamazione militare, anche se, in astratto, lesive dell’altrui decoro e reputazione.

Nel caso di specie, inoltre, l’affermazione “denigratoria” appare generica (“un invito” rivolto all’interlocutore telefonico di fare attenzione ad alcuni colleghi) e, pertanto, non suscettibile di essere sussunta nell’articolo 227, comma 2, codice penale militare di pace; ciò, presuppone che, proprio per quest’ultima ragione, occorreva la condizione di procedibilità della richiesta da parte del Comandante di Corpo, trattandosi, appunto, di diffamazione semplice.